Monetizzazione ferie non godute docenti con contratto a 30 giugno
*ricorso gratuito
La Cassazione ha ribadito che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
È quindi legittima la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il docente che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il docente sia messo in condizione di esercitare tale diritto.
A tal fine egli è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il docente sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire. E del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di simile periodo.
Cassazione civile, sentenza 11 aprile 2024, n. 9860