Sequestro del cellulare in classe: condotta illegittima o violenza della scuola?
Tuttavia, non esiste alcun riferimento esplicito a un "sequestro coatto" del dispositivo elettronico. Tale condotta, semplicemente, non rientra tra i poteri dell'insegnante, nonostante il suo ruolo di pubblico ufficiale.
L'articolo 646 del Codice Penale sancisce che "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata". Sebbene l'insegnante sia qualificato come pubblico ufficiale, non dispone dei poteri coercitivi propri dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che il docente non può deliberatamente perquisire o sequestrare un effetto personale dell'alunno, nemmeno nell'ambito della sua funzione di vigilanza durante le ore di lezione. Una simile condotta potrebbe infatti configurare i reati di appropriazione indebita e eccesso di potere, escludendo invece la casistica del furto.
È importante sottolineare, però, che il rischio di una denuncia non comporta automaticamente un processo e una successiva condanna.
Da questa vicenda possiamo quindi trarre una conclusione: a volte, i tabù nei confronti del progresso o la mancata capacità di osservare certi fenomeni da una prospettiva più innovativa e moderna possono portare, seguendo i precetti dell'art. 646, a una condotta illecita.
La scuola italiana, oltre che a errare nel metodo, continua a tramandare pratiche troppo antiquate, somigliando sempre di più a musei piuttosto che a luoghi di innovazione.