Detratta retribuzione del permesso ferie a docente senza autocertificazione

31.10.2024

Con l'ordinanza 13/05/2024, n. 12991 la Corte di Cassazione conferma la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15 comma 2 del CCNL di comparto per il quadriennio 2006-2009.

Un docente richiede un permesso al dirigente scolastico per assentarsi dal luogo di lavoro (la scuola) col fine di accompagnare la moglie fuori città. A causa di questa assenza gli viene detratta dallo stipendio una somma pari alla retribuzione della giornata di lavoro persa. Il dipendente fa causa alla scuola per far accertare l'illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico che gli ha negato la fruizione del permesso ferie che dovrebbe essere retribuito. Il giudice però non accetta la richiesta del docente, il quale quindi fa ricorso in Cassazione con ordinanza 13 maggio 2024 n. 12991 sezione lavoro.La Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza 13/05/2024 n. 12991 conferma la decisione del dirigente scolastico perché chiarisce la necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni per le quali il dipendente chiede di fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali e che sarà a discrezionalità del dirigente scolastico concedere o meno il permesso per i giorni di ferie chiesti

Le motivazioni della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muove dalla considerazione che la disciplina contrattuale nell'art. 15 comma 2 del CCNL di comparto per il quadriennio 2006-2009 dice: "[…] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro […]".

Dunque la Suprema Corte ha statuito la necessità di motivare adeguatamente e specificatamente le richieste di permesso e le assenze di motivazione, anche utilizzando l'autocertificazione se richiesta a discrezionalità del dirigente scolastico. Il dirigente a sua volta ha il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze. La motivazione dell'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione in questo caso non solo è stata insoddisfacente, ma neppure documentata. Dunque non è stato negato il diritto del dipendente di fruire del permesso ferie retribuito, bensì non è stato considerato idoneo il motivo di non garantire il diritto all'istruzione.