Annullato per illegittimità il depennamento dovuto a dichiarazione mendace

31.10.2024

Il Tribunale del Lavoro di Asti (sentenza del 23 ottobre 2024) ha annullato i decreti di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ATA e dalla graduatoria permanente per il profilo di Assistente Amministrativo. In particolare la decisione ha riconosciuto:

  • La validità del servizio statale nell'anno scolastico 2017/2018 sia giuridicamente che economicamente, poiché svolto in base alle graduatorie del triennio 2014/2017, nelle quali la ricorrente era regolarmente inserita senza alcuna dichiarazione mendace. Pertanto, l'amministrazione non poteva dichiarare invalido tale periodo di servizio.

  • Illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA (triennio 2018/2021) e dalla graduatoria permanente ATA per l'A.S. 2018/2019. Di fatto, la dichiarazione mendace relativa ai servizi prestati presso l'Istituto Paritario … non riguardava un requisito essenziale per l'accesso alle graduatorie, ma costituiva solo un titolo valutabile ai fini del punteggio. Di conseguenza, l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio, sottraendo i punti relativi ai servizi non effettivamente svolti, anziché escludere totalmente la ricorrente dalle graduatorie.

  • Applicabilità della decadenza ex art. 75 DPR 445/2000 solo quando la dichiarazione mendace riguardi un requisito essenziale per il conseguimento del beneficio, ovvero per l'accesso al pubblico impiego. Nel caso della ricorrente, la dichiarazione falsa non riguardava un requisito di ammissione, ma solo un titolo che incrementava il punteggio. Pertanto, non sussisteva una causa di decadenza automatica dal beneficio ottenuto.

  • Diritto al reinserimento con punteggio rettificato nelle graduatorie di terza fascia e nella graduatoria permanente, con il punteggio rettificato, sottraendo i punti relativi ai servizi presso l'Istituto …. (6 punti).

In conclusione, il Tribunale ha riconosciuto l'infondatezza del provvedimento di esclusione, stabilendo che l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio, detraendo i punti relativi ai servizi prestati presso l'Istituto Paritario. Poiché tali servizi non erano rilevanti per l'accesso alle graduatorie, l'esclusione non risultava giustificata.