LEGALE SCUOLA
Assistenza integrata
I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dalle 07:30 alle 21:30 (anche sabato e domenica). Insieme all'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale è previsto un completo supporto formativo per prevenire ulteriori problematiche e per le aziende rafforzare la posizione sul mercato.
Team eterogeneo e trasversale
Grazie alla collaborazione tra la Casa Editrice Euroedizioni e lo Studio Legale Gallenca di Torino, i casi vengono affrontati sia da Avvocati che da esperti in amministrazione pubblica, consulenti del lavoro, aziendalisti ed infine per la tutela degli alunni minori, psicologi e pedagogi.
Gamma completa di servizi
La completezza del nostro team consente di offrire una gamma di servizi completa che spazia dalla tutela degli alunni alla cura degli interessi dei dipendenti presso le istituzioni scolastiche. Infine offriamo un completo programma di consulenza per le aziende che lavorano con la scuola
CONTENZIOSO SCOLASTICO
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Accolti i nostri ricorsi al giudice del lavoro
RICORSO CARTA DOCENTE:
RICONOSCIUTI 2.000€
Tribunale di Gorizia
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condanna il Ministero dell'istruzione e del merito all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il MIM va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente, attualmente in servizio, il pieno di godimento del beneficio medesimo.
RICORSO CARTA DOCENTE:
RICONOSCIUTI 2.500€
Tribunale di Arezzo
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1.
ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire
del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2.
CONDANNA il Ministero resistente al pagamento – in favore della
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui
è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di
cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 oltre spese generali nella
misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con
eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Accolti i nostri ricorsi al T.A.R. Piemonte
NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
Il Tar piemontese accoglie per la quarta volta l'istanza di misure cautelari monocratiche, disponendo la ripetizione del giudizio di ammissione all'esame di Stato entro il termine perentorio di 10 giorni.
Considerata l'irregolare composizione del Consiglio di Classe deliberante e per la contraddittorietà del giudizio espresso dal docente della materia per la quale l'alunna aveva ottenuto la votazione conclusiva più alta agli scrutini.
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
Il Tar piemontese accoglie per la terza volta l'istanza di misure cautelari monocratiche in uno dei ricorsi su giudizio di non ammissione alla classe successiva proposti dallo Studio Legale Gallenca.
Sospesi gli effetti del verbale del consiglio di Classe impugnato con il quale veniva stabilita la non ammissione alla classe successiva e dunque la riconvocazione del Consiglio di Classe per un nuovo scrutinio.
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
Sospesa l'efficacia del verbale del consiglio di Classe con il quale era stata determinata la mancata ammissione alla classe successiva e dunque il ricorrente viene ammesso agli esami di riparazione delle materie insufficienti
Ritenuti sussistenti i caratteri di gravità ed urgenza del pregiudizio arrecato, tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, viene disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione del ricorrente alle prove di recupero in relazione alle materie nelle quali ha riportato l'insufficienza.
NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
(SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
Disposta la ripetizione del giudizio di ammissione all'esame di Stato considerato che la composizione e la votazione del Consiglio di Classe non sembra corretta, alla luce della presenza di docenti estranei alle materie di insegnamento.
Considerato, a un sommario esame, che la composizione e la votazione del Consiglio di Classe non sembrano corrette, alla luce della presenza di docenti estranei alle materie di insegnamento (in particolare, Spagnolo e Religione) è ritenuto sussistente il requisito dell'estrema gravità e urgenza atteso pertanto che il Consiglio di Classe dovrà ripronunciarsi sull'ammissione dell'interessata.